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Definizioni

  • Con il termine “Società” s’intende la Italcontainer Spa  con sede in Milano Via Valtellina 7  ( P.Iva 10509880158);
  • Con il termine “committente” s’intende il soggetto che ha conferito alla Società l’incarico di organizzare la spedizione di contenitori vuoti e/o pieni da un luogo ad un altro;
  • Con il termine di “contratto” si intende il documento che prova la stipulazione contratto di trasporto tra il committente e la Società;
  • Con il termine “merce” si intendono i beni oggetto del trasferimento  stivati all’interno di un contenitore;
  • Con il termine “contenitore” si intende il container, quale unità di trasporto, in tutte le sue tipologie standardizzate;
  • Con il termine “corrispettivo ” si intende il  prezzo  del trasporto , pattuito tra le parti e indicato nel contratto; 
  • Con il termine “carro” si intende il carro ferroviario in tutte le sue tipologie;
  • con il termine “treno” si intende una pluralità di carri ferroviari che per trazione sono trasferiti da un luogo ad un altro;
  • con il termine “interporto” si intende il luogo nel quale un complesso di servizi organizzati al trasporto, manipolazione e deposito rende possibile la concentrazione delle merci e dei contenitori e  la formazione di treni per l’inoltro degli stessi a terminal portuali od ad altre destinazioni. 

Art.1 - Oggetto del Contratto e campo di applicazione

  • La Società s’impegna a trasferire, dietro pagamento di corrispettivo, da un luogo convenuto ad altro luogo convenuto, contenitori, vuoti o pieni, alle CONDIZIONI  GENERALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO che il committente, contestualmente alla conclusione del contratto dà atto implicitamente di conoscere e s’impegna a osservare integralmente.
  • Le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO  DI TRASPORTO sono esposte presso la sede della Società, presso le sue unità periferiche, sono riportate per estratto nel modulo del  contratto e sono direttamente consultabili sul sito www.italcontainer.it.

Art.2 - Convenzioni particolari

  • La Società può stipulare con il committente pattuizioni o convenzioni particolari. Le presenti condizioni generali, se non espressamente derogate, rimarranno  valide per quanto non espressamente regolato.

Art.3 - Corrispettivo del trasporto.

  • Il committente è tenuto a corrispondere, nel domicilio della Società, il corrispettivo pattuito per il trasporto, nei modi e termini convenuti tra le parti.
  •  Fatte salve diverse pattuizioni, il corrispettivo è a condizioni FOR ( free on rail ).

Art.4 - Forma del contratto

  •  Il contratto di trasporto deve essere provato per scritto e saranno utilizzati, salvo pattuizioni o convenzioni speciali, i modelli proposti dalla società.
  • Il committente, fatte salve le cause di impedimento alla prestazione, ha diritto di ottenere dalla Società esclusivamente le prestazioni indicate e contenute nel contratto al momento della conclusione, con esclusione di quanto non espressamente previsto.
  • Il contratto non è cedibile a terzi.
  • La rinuncia totale o  parziale alla prestazione dedotta dal contratto, non esonera il committente dal pagamento del corrispettivo che è dovuto ad ogni evento.

Art.5 - Responsabilità

  • La Società non ha e non si assume alcuna responsabilità per gli eventi e/o sinistri, di qualsiasi genere o natura, che possano colpire il committente e/o la merce e/o i contenitori  prima della presa in consegna o dopo la riconsegna.
  • In nessun caso il risarcimento del danno potrà superare il valore della merce calcolata su basi CIF al momento della spedizione ed il valore del contenitore al momento del sinistro
  • Nel caso in cui sub-vettori  eseguissero totalmente o parzialmente il trasporto e  godessero di limitazione di responsabilità inferiori a quanto previsto sub 2,  la limitazione della responsabilità della Società nei confronti del committente o dei suoi aventi diritto si intenderà conformemente ridotta a quella dei sub-vettori
  • La Società, fatto salve pattuizioni o convenzioni particolari, declina la responsabilità per i danni di qualunque natura causati ai mittenti od ai loro aventi causa  per ritardi e/o soppressioni di partenze dovute a  causa alla stessa non imputabile.
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Art.6 - Formalità di consegna della merce

  • In difetto di particolare pattuizione, convenzione o diversa indicazione da parte della Società, il committente, è tenuto a  presentare il contenitore all’interporto convenuto almeno 12 ore  prima dell’orario fissato per la partenza treno.

Art.7 - Condizioni di ammissione al trasporto

  • In nessun caso la Società, fatto salvo pattuizioni o convenzioni particolari, accetta  merce costituita da :
  • animali vivi;
  • oggetti d’arte o di antiquariato ;
  • gioielli, pietre o metalli preziosi;
  • denaro, titoli di credito, titoli azionari e obbligazioni.

 Art.8 - Natura e Qualità della Merce

  • Il committente è tenuto a dichiarare all’atto della conclusione del contratto la natura e qualità del contenuto dell’unità di trasporto intermodale.
  • In difetto di tale dichiarazione la Società si riserva il diritto di sospendere in ogni momento la prestazione, addebitando al committente ogni spesa relativa.
  • Il committente è inoltre tenuto a specificare nella dichiarazione la qualità delle merci “pericolose” e/o sottoposte al regime “rifiuti”, ai sensi della normativa vigente al momento della conclusione del contratto.
  • Non sono accettati, per il trasporto, materiali espressamente esclusi dalla stessa normativa a riguardo.
  • Il committente e  il caricatore  della merce  sono responsabili nei confronti della Società di ogni danno o pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza di dichiarazioni inveritiere circa la natura o qualità delle merci.
  • Il committente e  il caricatore  della merce  sono responsabili nei confronti della Società di ogni danno o pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza all’inidoneità del contenitore e alla inidonea, scorretta, inadeguato stivaggio della merce ivi contenuta

Art.9 - Reclami

  • Nel caso in cui durante il trasporto, il contenitori risulti perduto o danneggiato, il committente o il ricevitore è obbligato a darne immediata notizia alla società, compilando e trasmettendo, nel termine perentorio di  48 ore dalla data della riconsegna o da quella in cui il contenitore, andato perduto, avrebbe dovuto essere riconsegnato, il modulo di reclamo preventivamente richiesto e debitamente compilato
  • La presentazione del reclamo nei modi e termini di che sopra non attribuisce di per sé al committente o a suo avente diritto alcun diritto al risarcimento del danno, costituendo esclusivamente la condizione essenziale per l’eventuale successivo esercizio della azione risarcitoria.

Art.10  - Privacy

  • Ai sensi della legge vigente, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Società in qualità di titolare del trattamento dichiara ed informa il Committente che i dati personali forniti verranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale ed all'erogazione del servizio, anche per mezzo di sistemi informatici idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza, nonché per finalità di informazione commerciale ed aggiornamento sui servizi e sulle iniziative promozionali offerte dalla Società.
  • I dati, di cui si garantisce la riservatezza, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi.
  • In relazione al trattamento, il Cliente potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla legge 675/96, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati.

Art.11 - Legge applicabile e foro competente

  • Il presente contratto, salva l’applicazione , se del caso, di convenzioni internazionali, è regolato dalla legge italiana.
  • Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano, foro generale della Società.

Italcontainer S.p.A.
Sede: Via Valtellina 7 20159 Milano Tel. 02-76072.1 Fax 02-76072.333 - mail.sede@italcontainer.it