Definizioni
- Con il termine “Società” s’intende la Italcontainer Spa con sede in Milano Via Valtellina 7 ( P.Iva 10509880158);
- Con il termine “committente” s’intende il soggetto che ha conferito alla Società l’incarico di organizzare la spedizione di contenitori vuoti e/o pieni da un luogo ad un altro;
- Con il termine di “contratto” si intende il documento che prova la stipulazione contratto di trasporto tra il committente e la Società;
- Con il termine “merce” si intendono i beni oggetto del trasferimento stivati all’interno di un contenitore;
- Con il termine “contenitore” si intende il container, quale unità di trasporto, in tutte le sue tipologie standardizzate;
- Con il termine “corrispettivo ” si intende il prezzo del trasporto , pattuito tra le parti e indicato nel contratto;
- Con il termine “carro” si intende il carro ferroviario in tutte le sue tipologie;
- con il termine “treno” si intende una pluralità di carri ferroviari che per trazione sono trasferiti da un luogo ad un altro;
- con il termine “interporto” si intende il luogo nel quale un complesso di servizi organizzati al trasporto, manipolazione e deposito rende possibile la concentrazione delle merci e dei contenitori e la formazione di treni per l’inoltro degli stessi a terminal portuali od ad altre destinazioni.
Art.1 - Oggetto del Contratto e campo di applicazione
- La Società s’impegna a trasferire, dietro pagamento di corrispettivo, da un luogo convenuto ad altro luogo convenuto, contenitori, vuoti o pieni, alle CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO che il committente, contestualmente alla conclusione del contratto dà atto implicitamente di conoscere e s’impegna a osservare integralmente.
- Le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO sono esposte presso la sede della Società, presso le sue unità periferiche, sono riportate per estratto nel modulo del contratto e sono direttamente consultabili sul sito www.italcontainer.it.
Art.2 - Convenzioni particolari
- La Società può stipulare con il committente pattuizioni o convenzioni particolari. Le presenti condizioni generali, se non espressamente derogate, rimarranno valide per quanto non espressamente regolato.
Art.3 - Corrispettivo del trasporto.
- Il committente è tenuto a corrispondere, nel domicilio della Società, il corrispettivo pattuito per il trasporto, nei modi e termini convenuti tra le parti.
- Fatte salve diverse pattuizioni, il corrispettivo è a condizioni FOR ( free on rail ).
Art.4 - Forma del contratto
- Il contratto di trasporto deve essere provato per scritto e saranno utilizzati, salvo pattuizioni o convenzioni speciali, i modelli proposti dalla società.
- Il committente, fatte salve le cause di impedimento alla prestazione, ha diritto di ottenere dalla Società esclusivamente le prestazioni indicate e contenute nel contratto al momento della conclusione, con esclusione di quanto non espressamente previsto.
- Il contratto non è cedibile a terzi.
- La rinuncia totale o parziale alla prestazione dedotta dal contratto, non esonera il committente dal pagamento del corrispettivo che è dovuto ad ogni evento.
Art.5 - Responsabilità
- La Società non ha e non si assume alcuna responsabilità per gli eventi e/o sinistri, di qualsiasi genere o natura, che possano colpire il committente e/o la merce e/o i contenitori prima della presa in consegna o dopo la riconsegna.
- In nessun caso il risarcimento del danno potrà superare il valore della merce calcolata su basi CIF al momento della spedizione ed il valore del contenitore al momento del sinistro
- Nel caso in cui sub-vettori eseguissero totalmente o parzialmente il trasporto e godessero di limitazione di responsabilità inferiori a quanto previsto sub 2, la limitazione della responsabilità della Società nei confronti del committente o dei suoi aventi diritto si intenderà conformemente ridotta a quella dei sub-vettori
- La Società, fatto salve pattuizioni o convenzioni particolari, declina la responsabilità per i danni di qualunque natura causati ai mittenti od ai loro aventi causa per ritardi e/o soppressioni di partenze dovute a causa alla stessa non imputabile.
Art.6 - Formalità di consegna della merce
- In difetto di particolare pattuizione, convenzione o diversa indicazione da parte della Società, il committente, è tenuto a presentare il contenitore all’interporto convenuto almeno 12 ore prima dell’orario fissato per la partenza treno.
Art.7 - Condizioni di ammissione al trasporto
- In nessun caso la Società, fatto salvo pattuizioni o convenzioni particolari, accetta merce costituita da :
- animali vivi;
- oggetti d’arte o di antiquariato ;
- gioielli, pietre o metalli preziosi;
- denaro, titoli di credito, titoli azionari e obbligazioni.
Art.8 - Natura e Qualità della Merce
- Il committente è tenuto a dichiarare all’atto della conclusione del contratto la natura e qualità del contenuto dell’unità di trasporto intermodale.
- In difetto di tale dichiarazione la Società si riserva il diritto di sospendere in ogni momento la prestazione, addebitando al committente ogni spesa relativa.
- Il committente è inoltre tenuto a specificare nella dichiarazione la qualità delle merci “pericolose” e/o sottoposte al regime “rifiuti”, ai sensi della normativa vigente al momento della conclusione del contratto.
- Non sono accettati, per il trasporto, materiali espressamente esclusi dalla stessa normativa a riguardo.
- Il committente e il caricatore della merce sono responsabili nei confronti della Società di ogni danno o pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza di dichiarazioni inveritiere circa la natura o qualità delle merci.
- Il committente e il caricatore della merce sono responsabili nei confronti della Società di ogni danno o pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza all’inidoneità del contenitore e alla inidonea, scorretta, inadeguato stivaggio della merce ivi contenuta
Art.9 - Reclami
- Nel caso in cui durante il trasporto, il contenitori risulti perduto o danneggiato, il committente o il ricevitore è obbligato a darne immediata notizia alla società, compilando e trasmettendo, nel termine perentorio di 48 ore dalla data della riconsegna o da quella in cui il contenitore, andato perduto, avrebbe dovuto essere riconsegnato, il modulo di reclamo preventivamente richiesto e debitamente compilato
- La presentazione del reclamo nei modi e termini di che sopra non attribuisce di per sé al committente o a suo avente diritto alcun diritto al risarcimento del danno, costituendo esclusivamente la condizione essenziale per l’eventuale successivo esercizio della azione risarcitoria.
Art.10 - Privacy
- Ai sensi della legge vigente, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Società in qualità di titolare del trattamento dichiara ed informa il Committente che i dati personali forniti verranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale ed all'erogazione del servizio, anche per mezzo di sistemi informatici idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza, nonché per finalità di informazione commerciale ed aggiornamento sui servizi e sulle iniziative promozionali offerte dalla Società.
- I dati, di cui si garantisce la riservatezza, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi.
- In relazione al trattamento, il Cliente potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla legge 675/96, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati.
Art.11 - Legge applicabile e foro competente
- Il presente contratto, salva l’applicazione , se del caso, di convenzioni internazionali, è regolato dalla legge italiana.
- Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano, foro generale della Società.





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